seduta d’asta non costituisce udienza


 

Cass. S.U. 27.10.1995, n.11178,  in Foro it., 1996,I, c.3468

 

L'incanto non costituisce udienza.


Not. Maria Cristina Cordelli

E’ da ritenersi che la seduta d'asta non sia una udienza (le parti non hanno facoltà di svolgere alcuna attività giuridica nè presentare istanze o fare opposizioni durante l'asta davanti al notaio); e ciò, benchè taluno  sostenga che la mancata comparizione del procuratore del creditore procedente alla sessione d'asta comporterebbe la nullità del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 631, c.p.c., in quanto la sessione d'asta sarebbe equiparata ad una udienza e pertanto il notaio , sostituto del giudice, dovrebbe fissare un'altra "udienza" e qualora anche in questa non si presentasse la parte, dovrebbe rimettere gli atti al giudice per l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.